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Modello REDDITI Persone Fisiche - PF (ex Modello UNICO PF)

 
Il Modello REDDITI Persone Fisiche - PF (ex Modello UNICO PF) è la dichiarazione alternativa al Modello 730 che va presentata entro il nuovo termine del 31 ottobre, come previsto dal Dlgs n. 108 del 5 agosto 2024 - correttivo della riforma fiscale - che ha sostituito il termine del 30 settembre originariamente previsto dalla riforma. È definito solitamente come la dichiarazione dei redditi dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA, ma viene in realtà utilizzato da diverse tipologie di contribuenti.

A differenza del 730, il Modello REDDITI Persone Fisiche - PF (si è chiamato Modello UNICO fino al 2016) presenta una struttura più articolata, perché composto da tre diversi “fascicoli”. Il primo fascicolo, obbligatorio per tutti i contribuenti, va compilato con i dati che identificano il dichiarante (frontespizio), il prospetto dei familiari a carico, le tipologie di redditi e gli oneri deducibili/detraibili (terreni, fabbricati, lavoro dipendente/pensione, spese mediche, mutui, ecc). Il secondo fascicolo contiene i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali/assistenziali e gli altri redditi dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il quadro RW per gli investimenti all’estero e il quadro AC per gli amministratori di condominio.

Infine nel terzo fascicolo si trovano i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. Sostanzialmente, quindi, chi ha percepito solo redditi da lavoro dipendente, terreni o fabbricati, potrà compilare solo il primo fascicolo, mentre i titolari di partita Iva dovranno compilare, oltre al primo, anche gli eventuali quadri aggiuntivi del secondo e/o del terzo fascicolo.
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Chi deve presentare il Modello REDDITI Persone Fisiche - PF (ex Modello UNICO PF)?

Sono obbligati a utilizzare il Modello REDDITI Persone Fisiche - PF (ex Modello UNICO PF) i contribuenti che:

  • hanno percepito redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
  • hanno percepito redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva;
  • hanno percepito redditi “diversi” non compresi tra quelli dichiarabili col Modello 730;
  • hanno percepito plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società;
  • hanno percepito redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
  • non risultano residenti in Italia;
  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, Modello 770;
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
 
Sono inoltre obbligati a utilizzare il Modello REDDITI Persone Fisiche - PF:

  • i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati;
  • i lavoratori dipendenti che hanno percepito direttamente dall’INPS o da altri Enti indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero;
  • i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da soggetti privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
  • i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione - come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi - quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
  • i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non lo sono state nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
  • i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
 
Il Modello REDDITI rappresenta quindi per lavoratori dipendenti e pensionati un’alternativa al tradizionale Modello 730, con la differenza, però, che il debito non viene trattenuto in busta paga, ma va pagato dal contribuente stesso tramite il Modello F24. L’eventuale credito, anziché sulle buste paga dei mesi di luglio, agosto o settembre, viene invece rimborsato con tempi molto più lunghi (l’attesa è di almeno due anni). Fatta eccezione allora per quei contribuenti o quelle società che per legge sono costrette a fare il Modello REDDITI, tutti gli altri possono dichiarare col Modello 730.

In alcuni casi, però, anche per dipendenti e pensionati il Modello REDDITI diventa una scelta obbligata, ad esempio quando il contribuente, pur essendo tenuto a fare il 730, si dimentica di farlo o ignora di doverlo fare. Quindi, in quel caso, l’omessa presentazione del 730 lo obbligherà automaticamente a “recuperare” facendo la dichiarazione tramite il Modello REDDITI. Non solo. Il modello dev’essere fatto anche per correggere determinate tipologie di errori commessi nel 730 originario. Si tratterebbe quindi, in questo caso, di una dichiarazione correttiva nei termini, cioè da presentare comunque entro il termine ordinario del 30 novembre.

Che cos’è il Modello REDDITI Persone Fisiche - PF correttivo nei termini?

Spesso, facendo il 730, ai contribuenti capita di commettere degli errori a proprio favore: ad esempio attribuendosi dei benefici fiscali non spettanti, o magari omettendo di dichiarare determinati redditi. Da questi errori, quindi, scaturirà certamente una situazione più favorevole per il contribuente, tuttavia non veritiera, cioè una situazione fiscale da cui potrebbe derivare un’imposta più bassa del reale o un rimborso più alto del dovuto.

Per correggere allora questo tipo di situazione occorrerà fare un Modello REDDITI correttivo, la cui scadenza annuale coincide con quella valida per tutti i contribuenti che dichiarano col Modello REDDITI ordinario, ovvero il 31 ottobre. Attraverso la dichiarazione correttiva si andranno quindi a sanare gli errori o le omissioni commesse nel 730 originario, facendo così emergere una condizione di maggior debito o minor credito rispetto a quella risultante dalla dichiarazione errata.

Entro quando va presentato il Modello REDDITI Persone Fisiche - PF?

Il Modello REDDITI (ex Modello UNICO) dev’essere presentato per via telematica entro il nuovo termine del 31 ottobre relativamente all’anno d’imposta precedente. Ci sono due modi per effettuare l’invio:


A differenza di quanto avviene per il Modello 730, la consegna tramite CAF ACLI del Modello REDDITI non comporta l’apposizione del visto di conformità, quindi non è prevista l’assunzione di responsabilità da parte dell’intermediario in caso di errori.

Scarica da qui l'elenco della documentazione che serve per fare il Modello REDDITI Persone Fisiche - PF.
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